(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n.
                              speciale
                         dell'8 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La  Regione  Abruzzo,  in  armonia  con  quanto  stabilito agli
articoli 8 e 9 del proprio statuto, adotta  la  programmazione  quale
metodo della propria azione politica.
  2.  La Regione concorre, come soggetto autonomo, di concerto con le
altre regioni e province autonome, alla  elaborazione  dei  documenti
della  programmazione nazionale, attuandone gli obiettivi nell'ambito
delle proprie competenze e coordina i propri  interventi  con  quelli
delle autonomie locali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge
8 giugno 1990, n. 142.