(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. speciale dell'8 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Abruzzo, in armonia con quanto stabilito agli articoli 8 e 9 del proprio statuto, adotta la programmazione quale metodo della propria azione politica. 2. La Regione concorre, come soggetto autonomo, di concerto con le altre regioni e province autonome, alla elaborazione dei documenti della programmazione nazionale, attuandone gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze e coordina i propri interventi con quelli delle autonomie locali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.